Con provvedimento del 4 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate individua i mezzi di pagamento idonei per la detrazione e deduzione in caso di acquisto carburante.
In attuazione delle disposizioni in vigore dal 1° luglio 2018 relative all’acquisto di carburante da parte degli operatori IVA, l’Agenzia chiarisce che ad eccezione del contante, tutti i mezzi di pagamento sono idonei ai fini della detrazione IVA e della deduzione. La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (cfr. l’articolo 1, comma 923) relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018 individua le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore.
Forme di pagamento ammesse: l’amministrazione finanziaria chiarisce che sono ritenuti idonei tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante, ovvero bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.
Per preservare l’operatività attuale, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione.
Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva). L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle predette modalità previste dal provvedimento.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, il provvedimento sembra limitarne l’applicabilità – diversamente dai contenuti più ampi dell’art. 19-bis1 lett d) – ai soli acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione (solo mezzi gommati esclusi, quindi, aeromobili e natanti e altre prestazioni indicate nel citato art. 19-bis1).
Utilizzando il termine “autotrazione” il Provvedimento dovrebbe aver portato nell’alveo di applicazione della disposizione anche gli acquisti (carburanti e lubrificanti) effettuati in relazione ad autocarri non ricompresi nell’art. 164 del TUIR. Conferma indiretta di tale volontà è rintracciabile nel fatto che al punto n. 2 del Provvedimento viene affermato che “I medesimi mezzi …… sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.” non limitando, quindi, il campo di operatività alla deduzione delle sole spese indicate nell’art. 164 del TUIR.