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DALLA MANOVRA CORRETTIVA 2017, INTERVENTI SU RICOSTRUZIONE POST SISMA E MISURE TRIBUTARIE, SCHEDA DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI PIÙ IMPORTANTI

Le novità di carattere fiscale introdotte daL decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nel S.O. n. 20/L alla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017, n.95, contiene “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Si segnalano di seguito le disposizioni più importanti contenute nel decreto-legge n. 50/2017 relativamente agli interventi in materia di sisma 2016:

  • Modifiche alle disposizioni in materia di ricostruzione delle zone colpite dal sisma (art. 41):
    a) interventi di ricostruzione nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    b) interventi nei comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 recante « Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone »
    c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l’anno 2017.
    Il comma 4, infine, dispone che una quota delle risorse può essere destinata, su richiesta delle amministrazioni interessate, all’acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

  • Proroga sospensione e interventi di rateizzazione dei debiti tributari dei contribuenti colpiti dal sisma:

    a) si dispone la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato fino al 31 dicembre 2017;
    b) si prevede la proroga del termine della sospensione dei versamenti tributari dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017, limitatamente ai soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole;
    c) si prevede che gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, siano effettuati entro il mese di febbraio 2018;

    Con il comma 3 si prevede la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis del medesimo articolo 48, entro il 16 febbraio 2018, per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, con la possibilità di rateizzazione in 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2018.
    Ai titolari di reddito d’impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per i quali è stato previsto dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2017 un regime di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, non si applica la rateazione prevista dall’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, così come modificato dal presente decreto, e che per gli stessi resta fermo il termine del 16 dicembre 2017 per il versamento delle somme oggetto di sospensione, così come previsto dalla normativa vigente.

  • Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici

    La norma stabilisce la proroga di un ulteriore anno all’agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nei comuni del cratere. Tale agevolazione è, ad oggi, fruibile fino al 31 dicembre 2019.

  • Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

    Si istituisce una zona franca urbana, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca, limitatamente a quelle che abbiano subìto, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei citati comuni di:
    a) esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro;
    b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
    c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica;
    d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana. Le esenzioni sopra indicate spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

 

Si segnalano di seguito le disposizioni più importanti contenute nel decreto-legge n. 50/2017 in ambito fiscale:

  • viene esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; è attuato l’allargamento dell’ambito di detta scissione dei pagamenti anche alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti ad elevata affidabilità fiscale che non fanno parte della pubblica amministrazione;
  • è modificato il termine per l’esercizio della detrazione IVA sugli acquisti: detto termine, in base alla nuova normativa, è individuato, al più tardi, nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno di registrazione;
  • è esteso l’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità (da 15.000 a 5.000 euro) e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA;
  • sono modificate le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini dell’aiuto alla crescita economica (ACE), per la quale si prevede il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa sostituita dal criterio incrementale su base mobile;
  • è stato introdotto un credito d’imposta spettante sulle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime dell’imposta sul reddito di impresa (IRI).

 Si rinvia alla lettura dell’allegato con le misure citate: pdfAllegato_Manovra_Correttiva_Conti_Pubblici_05-2017.pdf

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