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“MILLEPROROGHE”, PROROGATI I TERMINI INERENTI IL SISMA 2016 DELL’ITALIA CENTRALE

Riportiamo di seguito alcune misure inerenti la proroga di termini per taluni adempimenti riguardanti i territori colpiti dal sisma del 2016 (rif. decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 28 febbraio 2017, n. 49, S.O. n. 14/L,):

Articolo 14, comma 3 – Sisma Italia centrale: proroga dell’esclusione dall’IRPEF dei sussidi occasionali a favore dei lavoratori operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016

E‘ estesa fino al 31 dicembre 2017 l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (elencati negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016), sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

Articolo 14, comma 4 – Sisma Italia centrale: proroga dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze alla P.A.

L’articolo 14, comma 4, proroga al 31 dicembre 2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. decreto sisma), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
La norma oggetto di proroga ha previsto tale esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1 del citato decreto sisma.
La disposizione in esame limita l’ambito della proroga: questa si applica, secondo la norma, “limitatamente alle sole istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016”.

Articolo 14, comma 6 – Sisma Italia centrale: proroga di termini relativi alla sospensione delle rate di mutui e finanziamenti

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. La proroga tuttavia è limitata alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

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