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DECRETO DELLA REGIONE MARCHE CON INTERVENTI URGENTI AL SETTORE COMMERCIO A CAUSA DELL’EVENTO SISMICO 2016

Il decreto del Presidente Ceriscioli di ieri 30 novembre relativo agli intereventi a carattere di urgenza adottati in conseguenza agli eventi sismici.
L’atto prevede in sostanza una serie di deroghe per gli operatori commerciali, come la proroga delle autorizzazioni in scadenza, l’implementazione di posteggi ed in particolare le deroghe alla normativa dei “temporary shop”, deroga quest’ultima espressamente richiesta da Confartigianato Marche.

pdfDecreto_Presidente_Interventi_a_carattere_durgenza_sisma_2016.pdf

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

– . – . –
(omissis)

– D E C R E T A –

ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza n° 388 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile per le finalità di cui all’art. 1 comma 2 della medesima:

1. gli operatori commerciali in sede fissa che svolgono la loro attività nei Comuni ricadenti nel cratere, in deroga alle disposizioni regionali di cui all’articolo 32, commi 1 bis e 4, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), possono effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione autunno-inverno 2016 – 2017, senza obbligo di presentazione della comunicazione al Comune competente;

2. nei Comuni ricadenti nel cratere, fino al 30 giugno 2017, salvo proroga, e comunque non oltre la conclusione dello stato di emergenza, in deroga alle disposizioni regionali di cui all’articolo 12 del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27- testo unico in materia di commercio) i negozi temporanei o temporary shop possono:

a) offrire tutti i tipi di prodotti, con specifico riferimento alla produzione locale marchigiana, per un periodo di tempo non superiore al 30 giugno 2017;
b) svolgere l’attività, anche in locali non a destinazione commerciale, in tensostrutture, moduli e container, nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza e, se trattasi di vendita di prodotti alimentari, delle disposizioni igienico-sanitarie;
c) svolgere l’attività anche nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione;
d) svolgere l’attività subordinatamente al possesso dei requisiti morali e, nel caso di settore alimentare, dei requisiti professionali, con obbligo di trasmissione della sola comunicazione al Comune competente;

3. le deroghe previste al comma 2 si applicano anche ai negozi temporanei aperti in un Comune del territorio regionale da parte di:
a) esercenti attività artigianali o commerciali che producevano o vendevano merci, alimentari e non, in uno dei Comuni del cratere;
b) operatori commerciali di qualunque provenienza per la vendita esclusiva di merci prodotte nei territori dei Comuni del cratere;

4. i Comuni marchigiani ricadenti nel cratere, fino al 31 dicembre 2017, salvo proroga, possono derogare a quanto previsto dall’intesa concernente i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, raggiunta in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012, riguardo la tempistica delle procedure dei bandi, come previsto dalle linee applicative della Conferenza delle Regioni approvate nella seduta del 3 agosto 2016 e recepite al punto 6) della DGR 3 ottobre 2016, n. 1149. Conseguentemente sono prorogate di un anno tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate ai commercianti su aree pubbliche per l’esercizio dell’attività su posteggio nei mercati, nelle fiere o isolato, in scadenza dal 7 maggio 2017 al 31 dicembre 2017;

5. i Comuni marchigiani non inclusi nel cratere possono implementare fino al 31 dicembre 2017 i posteggi dei mercati e delle fiere ricadenti nel loro territorio per assegnarli esclusivamente:

a) agli operatori commerciali su aree pubbliche i cui mercati o fiere o posteggi isolati ricadenti nei Comuni del cratere sono stati sospesi temporaneamente;
b) agli artigiani, ai produttori agricoli, ai commercianti in sede fissa e agli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui attività, situata in uno dei Comuni del cratere, rientrante nella c.d. zona rossa o è stata sospesa a causa della dichiarazione di inagibilità del locale.

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo