Riportiamo nella circolare che segue le ultime novità dal settore Sicurezza e Ambiente in riferimento a:
- recepimento dei regolamenti europei in tema di nuova classificazione dei rifiuti
- nuova classificazione delle sostanze pericolose (CLP)
- nuovi reati ambientali
Nuova classificazione dei rifiuti
Dal 1° giugno 2015 sono entrate in vigore alcune norme europee (Regolamenti 1357/2014 e 1272/2008/CE) che modificano l’elenco europeo dei rifiuti – Codici CER a 6 cifre (la Decisione 2014/995/UE sostituirà il CER con il nuovo EER), le caratteristiche per classificare i rifiuti (CLP) in particolare quelli pericolosi e le nuove caratteristiche di pericolo in base alle caratteristiche di pericolosità HP. Si chiede di prestare la massima attenzione a questi cambiamenti, perché molti rifiuti sino ad oggi classificati come non pericolosi potrebbero trasformarsi ufficialmente in pericolosi.
CLP
Il 1° giugno 2015 è entrato in vigore anche il Regolamento europeo 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele (cosiddetto Regolamento CLP = classification, labeling & packaging) che impone a fabbricanti, importatori, miscelatori e utilizzatori le modalità attraverso le quali classificare le miscele, redigere le etichette destinate agli acquirenti ed ai consumatori, applicare i nuovi simboli di pericolo e le frasi di rischio, redigere le schede di sicurezza destinate agli attori della prevenzione (RSPP) ed ai lavoratori. Il Regolamento CLP impone ai soggetti che immettono sul mercato sostanze registrate Reach, entro un mese dall’immissione, anche una notifica all’Organismo europeo ECHA che gestisce un inventario pubblico delle informazioni ricevute. Da tenere sott’occhio gli obblighi di riclassificazione con i nuovi criteri ed eventualmente le valutazioni del rischio chimico e i relativi Documenti di Valutazione dei Rischi secondo il decreto legislativo 81/2008 – TUSSL. Per le miscele si è previsto un periodo transitorio in quanto i prodotti chimici già entrati nei canali distributivi prima del 1° giugno, ma non ancora giunti alla fase di utilizzazione finale, godono di una deroga alla riclassificazione/nuova etichettatura fino al 1° giugno 2017.
SFALCI E POTATURE DEL VERDE URBANO: SOTTOPRODOTTI E NON RIFIUTI E IL LORO POSSIBILE UTILIZZO PER PRODURRE ENERGIA
Il Ministero dell’Ambiente ha dato il via libera all’utilizzo dei materiali derivanti dalla manutenzione del verde urbano per produrre energia rinnovabile, classificando i residui al di fuori della normativa in materia di rifiuti, qualora rientrino nell’ambito dei criteri stabiliti per i sottoprodotti.
“Il codice ambientale – si legge nella nota di chiarimento indirizzata alla Federazione Italiana Produttori di energia da Fonti Rinnovabili (FIPER) – esclude espressamente dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, tra i diversi materiali indicati, gli sfalci e i residui di potatura prodotti nell’ambito di un’attività agricola, quando impiegati in agricoltura o per la produzione di energia, a condizione che l’impiego non determini rischi o danni per l’ambiente e per la salute.