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REQUISITO DI IDONEITÀ FINANZIARIA PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE PER CONTO DI TERZI, AGGIORNAMENTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito recentemente chiarimenti circa alcune criticità concernenti diverse interpretazioni della Circolare del 28 gennaio 2015 n. 1807 (allegato n.1)con oggetto: “Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 251 – Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria per l’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi”.

In sintesi il ricorso alla polizza assicurativa di responsabilità professionale si può applicare soltanto alle:

  • Imprese iscritte per la prima volta all’Albo nell’anno 2015 (cosiddette “neoiscritte”), che potranno avvalersene solo per i primi due anni di attività;
  • Imprese iscritte per la prima volta all’Albo nell’anno 2014 (e in esso hanno conseguito l’autorizzazione all’esercizio della professione) e che possono avvalersene fino al termine del 2015 (risultando il 2015 il secondo anno di esercizio, in tutto o in parte).

Il riferimento della circolare del 28 gennaio u.s., quintultimo capoverso, specifica: “Al fine di scongiurare possibili disparità di trattamento tra gli operatori del settore e in relazione alla possibilità, prevista dalla norma in oggetto, di ricorrere alla polizza assicurativa di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio, si precisa che alle imprese in regola con la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria che al 1° gennaio 2015 risultavano aver dimostrato tale requisito solo per il primo anno di esercizio è consentita la produzione di polizze assicurative di responsabilità professionale per un ulteriore anno, con esclusione di successivo tacito o espresso rinnovo”.
La polizza suddetta non è invece utilizzabile, ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, nell’anno in corso, da parte di imprese di autotrasporto iscritte all’Albo prima del 2014.

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