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REVERSE CHARGE: DAL 01° GENNAIO 2015 AMPLIATA LA PLATEA ALL’EDILIZIA, SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI, SETTORE ENERGETICO E CESSIONE ALLA GDO

Il meccanismo del reverse charge, previsto dall’articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/72, prevede l’assolvimento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta.
A tal fine:

  • la fattura è emessa dal cedente/prestatore senza addebito di IVA con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma;
  • la fattura è integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
  • la fattura è annotata dal cessionario sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi (entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) sia nel registro degli acquisti.

L’obiettivo del meccanismo, come è noto, è quello di ridurre il rischio di evasione dell’imposta: invertendo l’onere del versamento (dal cedente al cessionario), si evita in sostanza che l’acquirente porti in detrazione il tributo che potrebbe non essere corrisposto all’Erario da parte del cedente.

Tra le numerose novità, in materia fiscale, introdotte dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015), meritano un approfondimento le disposizioni che ampliano l’applicazione del meccanismo del reverse charge a nuovi settori di attività, relativi al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazioni di impianti e completamento di edifici), ai servizi di pulizia negli edifici, al settore energetico e alla cessione di beni alla grande distribuzione organizzata.

Il meccanismo di inversione contabile, che comporta l’assolvimento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta, è applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle cessioni di beni nei confronti della grande distribuzione (ipermercati, supermercati, discount alimentari), per le quali l’entrata in vigore della nuova disciplina è subordinata all’ottenimento di un’apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell’unione europea.
La nuova modalità di applicazione dell’IVA ha riflessi immediati sugli adempimenti, sia nella fase di fatturazione che di registrazione dei documenti. E’ quindi necessario cercare di individuare con precisione le attività coinvolte, coordinando in particolare le novità che interessano il settore edile con quanto previsto, per il medesimo settore, a decorrere dal 2007.

Si rimanda l’attenta lettura della circolare allegata aggiornata al 20/01/2015:

pdfReverse_Charge_Circolare_05-2015.pdf

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