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LEGGE DI STABILITÀ 2015 – ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE IMPRESE

Si riportano le altre novità inerenti l’autotrasporto inserite nella legge di stabilità per il corrente anno:

  • SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE NUOVE ASSUNZIONI – Con il fine di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi da 118 a 124, prevede uno sgravio triennale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le nuove assunzioni a tempo indeterminato – con esclusione dell’apprendistato – effettuate nel 2015. Le norme prevedono che i datori di lavoro siano esentati, per massimo 36 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. Lo sgravio non si applica ai premi e contributi Inail, che sono dovuti in misura ordinaria. La misura non inciderà in alcun modo sul calcolo delle pensioni dei lavoratori interessati, in quanto il periodo decontribuito sarà interamente coperto dallo Stato tramite contributi figurativi. Lo sgravio si riferisce solo ai contributi a carico dei datori di lavoro e pertanto i contributi a carico dei lavoratori saranno interamente dovuti. Sono escluse dallo sgravio le assunzioni di lavoratori che abbiano intrattenuto rapporti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con qualsiasi datore di lavoro, nonché quelle riferite a lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso la stessa azienda o società dello stesso gruppo nel periodo ottobre-dicembre 2014.
  • BONUS “80 EURO” STRUTTURALE – L’art. 1, commi da 12 a 15, rende strutturale il bonus Irpef pari a 80 € mensili a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con redditi complessivi di importo non superiore a 26 .000€ annui .
  • INCENTIVO PER I BUONI PASTO ELETTRONICI – L’art. 1, commi 16 e 17, prevede che dal 1° luglio 2015 i buoni pasto elettronici saranno esenti da tassazione fino all’importo di 7 € giornalieri; per i buoni pasto cartacei resta fermo l’attuale tetto di esenzione di 5,29 € giornalieri.
  • TFR IN BUSTA PAGA – L’art. 1, commi da 26 a 34, prevede che, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possano chiedere di percepire in busta paga il trattamento di fine rapporto maturando, anche eventualmente già destinato a forme di previdenza complementare. L’opzione esercitata sarà irrevocabile fino a giugno 2018, ed il Tfr erogato in busta paga sarà assoggettato a tassazione ordinaria (anziché a tassazione sostitutiva come nel caso di corresponsione dello stesso a fine rapporto). L’erogazione, in ogni caso, non rileverà ai fini della verifica del tetto per la corresponsione del bonus di 80€ mensili di cui sopra, e non sarà imponibile ai fini previdenziali. Per fronteggiare l’anticipazione finanziaria, i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti potranno eventualmente accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, le cui modalità attuative saranno stabilite con Decreto.
  • DEDUCIBILITÀ DELL’IRAP LAVORO – L’art. 1, commi 19 ss., prevede la deducibilità dalla base imponibile Irap del costo del lavoro relativo ai lavoratori a tempo indeterminato dal 2015.
  • AUMENTATA LA TASSAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR – L’art. 1, comma 623, aumenta dall’11 al 17% l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto a decorrere dal 1°.1. 2015.
  • CREDITI VERSO LA P.A. COMPENSABILI ANCHE NEL 2015 – L’art. 1, comma 19, estende al 2015 la possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pp.aa., ai sensi dell’art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di stabilità sarà emanato il decreto del MEF che illustrerà le modalità per la compensazione nell’anno in corso.
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