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ISTRUZIONI SUL DVR – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

Modalità per la rielaborazione e l’aggiornamento/integrazione del documento
Come noto il tema della sicurezza ha assunto un peso ed una importanza considerevole nella gestione della propria attività. Infatti, la rilevazione e valutazione dei rischi è onere primario ed indelegabile del Datore di Lavoro, che, tenuto conto delle possibili conseguenze connesse alla mancata osservanza delle prescrizioni normative, qualora non effettuata, può tradursi in esiti indesiderati, dal punto di vista economico e legale, con risvolti gravi di natura penale.

Trascurare tale aspetto non è, quindi, conveniente, anche se, come consapevolmente sappiamo, il tutto si traduce, per le imprese, in un sovraccarico in termini di attenzione e di impegno economico, rispetto ai quali la Confartigianato si è sempre posta, certamente, in modo critico, ma anche produttivo, affiancando gli imprenditori nell’assolvimento dell’obbligo. In tal senso, pare corretto richiamare, ancora una volta, l’attenzione delle Imprese che hanno già provveduto alla valutazione dei rischi ed alla elaborazione del relativo documento, mediante il servizio appositamente creato dall’Associazione, su due aspetti di rilevante importanza nella sua gestione: l’integrazione/aggiornamento del suo contenuto, e/o la sua rielaborazione.

L’integrazione/aggiornamento del documento
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare una integrazione/aggiornamento del D.V.R., mediante l’aggiunta di documenti, verbali, integrazioni al testo, ragionevolmente,
in questi casi:
nomina di un nuovo Medico Competente;
sostituzione dell’R.S.P.P. – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
inserimento di un addetto con pari mansioni rispetto all’esistente (attenzione: questa indicazione riguarda unicamente il DVR e non gli obblighi relativi ai corsi di formazione); modifica della struttura aziendale/societaria dell’impresa, senza creazione di nuove imprese e senza cambiamenti nei processi produttivi (es.: medesime macchine, ecc.);
sostituzione di una apparecchiatura con una di pari utilizzo e medesimo livello di rischio;
cambio di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): soprattutto quando generano un miglioramento della sicurezza;
gestione del piano di miglioramento previsto in riferimento alla valutazione dei rischi effettuata: una concreta testimonianza della attuazione delle prescrizioni migliorative segnalate nel corso del sopraluogo effettuato per la redazione del D.V.R.

La rielaborazione del D.V.R.
L’articolo 29 – comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, previa consultazione del Medico competente e del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, interno o territoriale, ove nominato, (R.L.S. / R.L.S.T.), a titolo di esempio:
in occasione di modifiche del processo produttivo;
di modifiche nella organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
a seguito di infortuni significativi;
quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria, attuata dal Medico Competente, ne evidenzino la necessità;
entro un termine massimo di trenta (30) giorni dalle rispettive causali.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione, adottate per i propri addetti e/o lavoratori, devono essere riesaminate. In pratica, il Datore di Lavoro deve procedere alla produzione di una nuova versione deldocumento, mantenendo traccia storica delle elaborazioni, integrazioni/aggiornamenti compresi, da esibire agli organi di controllo, a testimonianza della continua attenzione alla Sicurezza sul Lavoro.
L’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Servizi è, in entrambi i casi, a disposizione, e potrà fornire indicazioni specifiche sulla tipologia di operazione necessaria, rispetto agli eventi intervenuti. Per richiedere tale servizio, sarà sufficiente contattare direttamente l’Ufficio A&S.
Se non hai ancora provveduto alla elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (non solo rischi specifici come RUMORE, VIBRAZIONI, CHIMICO, ecc.), compila il modulo di richiesta informazioni e invialo all’Ufficio Sicurezza & Ambiente di Confartigianato Imprese Ascoli Piceno e Fermo, tramite i nostri Addetti, oppure a mezzo fax o email.

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo