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ORAFI: RESOCONTO DELLA RIUNIONE DELLA CATEGORIA SULLE NOVITA’ FISCALI E LA NORMATIVA SUL NICHEL

Orafi riuniti, nella giornata di ieri 4 aprile, per fare il punto della situazione sulla nuova normativa del settore e anche per affrontare problematiche quali l’esposizione dei prezzi in vetrina, l’evoluzione delle disposizioni fiscali e la nuova normativa sul nichel. Sono intervenuti oltre a Danilo Specchi, presidente Confartigianato Orafi di Ascoli e Fermo, anche Giuseppe Verdenelli, presidente regionale Confartigianato Orafi e Leonardo Gentile, responsabile area fiscale della Confartigianato provinciale di Ancona.

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Il confronto ha permesso di affrontare tematiche fiscali molto importanti e cosa cambia con l’entrata in vigore, dallo scorso primo aprile, della norma che individua le nuove modalità di prova di riferimento per il rilascio di nichel da parte di oggetti di oreficeria e bigiotteria, sia che questi siano destinati ad essere inseriti in parti  perforate del corpo umano, sia che siano destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle.

“I prodotti orafi realizzati con leghe contenenti materiali – spiega il presidente degli orafi di Confartigianato, Specchi – ritenuti pericolosi dalla normativa Reach, come il nichel, devono ora essere accompagnati dall’indicazione al consumatore della loro presenza, anche se tale presenza rientra nella quantità consentita dalle norme.”

Come approfondito in corso di riunione, l’entrata in vigore di tale norma crea, tra l’altro, il problema delle attuali giacenze di prodotti di oreficeria in oro bianco per i quali non è certa la possibilità della loro rispondenza ai limiti previsti per il rilascio di nichel a seguito di prove effettuate in base alla nuova norma.

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Con circolare della Confartigianato in data odierna, si mette a conoscenza del “parere espresso da UNIONFILIERE Comitato Oro, che sostiene sia possibile continuare a commercializzare i prodotti in giacenza al 31 marzo u.s. che rispondano ai limiti previsti per il rilascio di nichel a seguito di prove effettuate in base alla precedente norma vigente, la UNI EN1811/2008.

UNIONFILIERE evidenzia, a supporto del suo parere, che l’art. 67 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (c.d. Regolamento Reach) detta che “Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo, per la quale l’allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione.”

Lo stesso Regolamento, art. 3, n. 12, specifica che per “immissione sul mercato” si intende “l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato”.

La Commissione Europea, nel suo documento “Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo

approccio e sull’approccio globale”, aveva, peraltro, già chiarito (punto 2.3) che “l’immissione sul mercato è l’atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l’uso nella Comunità. Esso può essere messo a disposizione a titolo oneroso o gratuito”.

La Commissione aveva, inoltre, precisato che “un prodotto deve essere conforme alle direttive di nuovo approccio applicabili quando viene immesso sul mercato comunitario per la prima volta”.

Alla luce di quanto sopra, pur non essendo scontato, in carenza di qualsivoglia giurisprudenza di merito, che le interpretazioni sopra ricordate siano applicabili nel caso in specie, è possibile ritenere, tenendo anche conto dell’equiparazione tra “importazione” (definita come “’introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità”, cioè l’atto con cui il prodotto entra, per la prima volta, nel mercato comunitario) e “immissione sul mercato”, che i prodotti ceduti dai fabbricanti a terzi (imprese commerciali) anteriormente al 1° aprile 2013, possano essere ulteriormente commercializzati anche dopo tale data, poiché già “immessi sul mercato”, a condizione che il rilascio di nichel risulti conforme a quanto prescritto dal Regolamento Reach, utilizzando il previgente metodo di analisi (norma EN 1811:1998 + A1:2008).

Questo in considerazione del principio “tempus regit actum” (ovvero ogni azione è regolata dalla legge vigente al tempo in cui si è verificata), sancito, nell’ordinamento giuridico italiano, sia dall’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale, sia dall’art. 2 del Codice penale.

Nel ricordare che Confartigianato Orafi, unitamente alle altre Associazioni componenti la Consulta nazionale Produttori Orafi, sta seguendo la materia sui tavoli preposti, sia a livello nazionale che comunitario, rimanda a successive comunicazioni gli eventuali sviluppi.”

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo