Home Notizie RIFORMA MONTI – CONFERMA DEROGHE ALL’ELEVAZIONE DEI REQUISITI DI ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE...

RIFORMA MONTI – CONFERMA DEROGHE ALL’ELEVAZIONE DEI REQUISITI DI ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA

Riforma Monti – Conferma deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione ai fini del diritto a pensione di vecchiaia già previste dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 503/92

L’INPS, con circolare n. 16 del 1° febbraio 2013, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e convalidate dal Ministero dell’economia e finanze, ha rettificato la propria posizione in merito alla validità delle deroghe all’innalzamento dei requisiti di contribuzione, previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503/92.

L’INPS ha rettificato la posizione assunta con circolare n. 35 del 14 marzo 2012, affermando l’attuale validità delle deroghe in materia di innalzamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione di vecchiaia, previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503/92.

Si ricorda che in base alle deroghe suddette il requisito di assicurazione e contribuzione ai fini del diritto a pensione di vecchiaia è di 15 anni, pari a 780 contributi settimanali, per:

– i soggetti che lo abbiano maturato entro il 31 dicembre 1992;

– i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31 dicembre 1992;

– i lavoratori dipendenti che al momento del pensionamento abbiano 25 anni di assicurazione e 10 anni di lavoro per periodi inferiori a 52 settimane.

Inoltre, in base alla lettera c) dello stesso comma 3, i soggetti che al 31.12.92 potevano far valere un’anzianità assicurativa e contributiva tale che non avrebbero potuto raggiungere il più elevato requisito di contribuzione previsto nell’anno di maturazione dell’età pensionabile, potevano accedere a pensione di vecchiaia con un requisito ridotto e calcolato sulla base della propria posizione contributiva ed anagrafica, nel limite minimo dei 15 anni1. Per quanto superfluo, si ricorda che detto requisito non esplica più i propri effetti a partire da gennaio 2013.

Riguardo agli autorizzati ai versamenti volontari si ricorda che, in presenza delle condizioni previste, detti soggetti possono essere rientrati o rientrare ancora nella salvaguardia stabilita dal comma 14, dell’articolo 24, della riforma Monti o da norme successive; non vi sono motivi, infatti, per ritenere superflua l’applicazione della stessa, atteso che mentre la conferma delle deroghe in questione riguarda soltanto il requisito di contribuzione, le norme di salvaguardia riguardano anche il requisito anagrafico, salvo l’adeguamento alla speranza di vita e ferma restando l’applicazione della finestra. Pertanto, i singoli casi dovranno essere valutati al fine di individuare quale sia la decorrenza più favorevole e procedere ai conseguenti adempimenti. È del tutto evidente che, in ogni caso, qualora, pur avendo effettuato gli adempimenti necessari, tali soggetti non rientrassero nei limiti numerici previsti, potranno avvalersi del normale accesso a pensionamento con le nuove età pensionabili ed il vecchio requisito di contribuzione. Tutte le situazioni definite dall’INPS in maniera difforme da quanto contenuto nella circolare andranno riesaminate alla luce delle disposizioni ora impartite.

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo