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RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE PER I DEBITI ERARIALI

Il recente Decreto crescita prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di appalto, subappalto di opere, forniture e servizi.
L’esclusione dalla responsabilità è prevista solo se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore. In assenza di tale documentazione, è previsto che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della stessa. Per l’appaltatore la responsabilità è solidale in ambito fiscale ma comunque limitata all’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore, mentre il committente è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000,00 euro se non ha eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei versamenti fiscali.
 
Maggiori approfondimenti nella circolare allegata:
 
Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo