Home Edilizia ANAEPA-EDILIZIA: LE NOVITA’ DEL DECRETO SVILUPPO

ANAEPA-EDILIZIA: LE NOVITA’ DEL DECRETO SVILUPPO

Si richiama l’attenzione al D.L. n. 83/2012 recente “Misure urgenti per la Crescita”, cosiddetto “Decreto Sviluppo” che è stato convertito in legge dal Parlamento ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nella legge,che contiene interventi finalizzati al sostegno della domanda, sono comprese, tra le altre, diverse misure per il rilancio del comparto dell’edilizia.

In particolare rileviamo le seguenti novità:

  • si conferma l’innalzamento della soglia delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie dal 36% al 50% e del tetto di spesa su cui calcolare l’agevolazione, ora fissato a 96 mila euro (precedentemente 48 mila euro). Tale agevolazione è relativa alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) a valere fino al 30 giugno 2013. Alla scadenza, salvo ulteriori interventi, il bonus tornerà al 36% con tetto di spesa a 48mila euro. (art.11)
  • Per quanto riguarda le incentivazioni per gli interventi diriqualificazione energetica (in scadenza a fine anno) che, come anticipato, vengono prorogati fino al 30 giugno 2013, rispetto al testo originario del D.L. n. 83/2012, nella legge di conversione la percentuale di detrazione fiscale viene ripristinata al 55% in luogo del 50%. Poi, dal 1 luglio 2013, in base quanto previsto dal Dl 201/2011, il bonus, salvo ulteriori modifiche, sarà allineato con quello per il recupero edilizio al 36%. (art.11)
  • Si conferma poi il ripristino dell’IVA per cessioni e locazioni di nuove costruzioni anche oltre il termine di cinque anni dall’ultimazione dei lavori. (art. 9)
  • Per quanto riguarda le semplificazioni si confermano le disposizioni in materia di semplificazioni per l’ottenimento di autorizzazioni per l’avvio dell’attività edilizia, riducendo così gli oneri burocratici per le imprese. In caso di interventi soggetti alla Scia viene generalizzata la possibilità di sostituire atti e pareri formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. Analoga semplificazione si applica in caso di interventi soggetti a Dia. (art.13).
  • Tra le novità, le modifiche relative all’articolo 6 del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), relativo all’attività edilizia libera che individua una ulteriore tipologia di interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione dell’inizio dei lavori, si tratta di modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa e le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. (art.13 bis)

E’ stato approvato, inoltre, un pacchetto di misure a favore dellesemplificazioni in edilizia. Al fine di accelerare le procedure amministrative viene rafforzato lo sportello unico per l’edilizia (SUE), che avrà anche competenze decisionali e costituirà l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. (art. 13)

Il provvedimento interviene nuovamente sul tema dellaresponsabilità fiscale negli appalti: per quanto concerne i soggetti responsabili per il versamento di somme all’erario nel caso di appalto di opere e di servizi, prevede che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l’appaltatore e il subappaltatore e non più, dunque, il committente. Inoltre, il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all’appaltatore viene subordinato all’esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi. Sono, invece, escluse dalle disposizioni in materia di responsabilità solidale le stazioni appaltanti.(art. 13-ter)

Si conferma, infine, il “Piano Nazionale per le Città” con l’obiettivo diriqualificare le aree urbane degradate, attraverso interventi proposti dai Comuni da realizzare mediante il reperimento di risorse pubbliche e private, che saranno selezionati da una Cabina di regia nazionale la cui formalizzazione è però rinviata ad un successivo decreto ministeriale.(art.12).
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