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AUTOTRASPORTO SCADENZA 30 APRILE RIMBORSO ACCISA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2012

L’articolo 61, D.L. n. 1 del 24/1/2012, convertito in L. n. 27/2012, ha modificato la procedura di presentazione delle istanze da parte degli autotrasportatori per il riconoscimento del credito d’imposta spettante per il gasolio per uso autotrazione utilizzato.

In particolare, l’istanza deve ora essere presentata a pena di decadenza con periodicità trimestrale entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati nel primo trimestre 2012, la dichiarazione dovrà essere presentata a decorrere dal 1° aprile 2012 e fino al 30 aprile 2012.

Con la nota in oggetto, l’Agenzia delle Dogane riepiloga i requisiti dei soggetti beneficiari, gli importi del rimborso spettante, i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Con la nota prot.37909, del 26 marzo 2012 è stato precisato che hanno diritto all’agevolazione:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  •  gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Si segnala che dal 1° gennaio 2008 non sono beneficiari dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate.

Di conseguenza, analogamente agli anni scorsi, l’Agenzia delle Dogane raccomanda agli uffici la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a) e lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni.

2. IMPORTO DEL BENEFICIO

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 marzo 2012, l’entità del beneficio riconoscibile è quantificato nella misura di euro 189,98609 per mille litri di prodotto.

3. LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’articolo 61, comma 1, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in L. n. 27/2012, ha modificato la periodicità dell’istanza: da annuale, è diventata trimestrale e deve esserepresentata, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

L’istanza per il rimborso dell’importo sopra evidenziato, relativamente ai consumi effettuati dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2012, va presentata entro il 30 aprile 2012.

La nuova periodicità si applica a decorrere dai consumi 2012. Il termine di presentazione dell’istanza relativa ai consumi 2011 rimane quindi fissato al 30 giugno 2012 (cioè, entro il 30 giugno successivo alla scadenza dell’anno solare – sulla base della previgente formulazione del D.P.R. n. 277/2000).

3.1 Modalità di presentazione dell’istanza

Sul sito internet dell’Agenzia delle dogane è reso disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni (www.agenziadogane.it ).

E’ possibile, altresì, effettuare l’invio telematico delle dichiarazioni attraverso il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

3.2 Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il codice tributo con cui utilizzare il credito è il 6740,denominato “credito d’imposta-agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.

Si ricorda, infine, che il medesimo D.L. n. 1/2012, articolo 61, citato, al comma 1, in conseguenza della diversa periodicità con cui l’istanza è presentata (da annuale a trimestrale), ha modificato il termine entro cui è possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione. Infatti, la nuova formulazione dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, dispone che il credito può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. L’eventuale eccedenza è richiesta a rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Di conseguenza:

  • il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2012 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2013;
  • le eccedenze non utilizzate in compensazione potranno essere richieste a rimborso presentando la relativa istanza entro il 30 giugno 2014.

Occorre infine segnalare che, nel caso di dichiarazioni mendaci, od uso di atti falsi, rilasciati dai soggetti beneficiari per la fruizione dell’agevolazione, è prevista non solo la decadenza del beneficio, ma anche la rilevanza penale delle violazioni.

4. AZIONE CONFEDERALE

Si evidenzia che la Confederazione nel corso del dibattito parlamentare di conversione del D.L. n. 1/2012 ha proposto la presentazione di un emendamento teso a modificare la cadenza temporale entro la quale è possibile chiedere il rimborso dell’accisa corrisposta dagli autotrasportatori. In particolare, sebbene la possibilità di anticipare la richiesta di rimborso, costituisca un beneficio per coloro che hanno crediti d’imposta da recuperare di importo elevato, tuttavia, determina un appesantimento burocratico eccessivamente oneroso per coloro che, con riferimento ad ogni trimestre solare, vantano  crediti di importo ridotto.

L’emendamento prevedeva che la richiesta di rimborso trimestrale rappresenta una facoltà azionabile da parte degli operatori, da affiancare alla possibilità di effettuare la richiesta con cadenza annuale. Veniva, inoltre, cancellata la natura decadenziale del termine. L’emendamento non è stato accolto dal Parlamento: la richiesta, comunque, verrà reiterata nei prossimi provvedimenti fiscali.

In relazione alla presentazione dell’istanza, invece, laConfederazione, unitamente a CNA, è intervenuta nei confronti del Direttore dell’Agenzia delle dogane per chiedere di rendere maggiormente fruibile il canale telematico di presentazione delle domande. In particolare, è stata sollecitata una semplificazione nella procedura di accreditamento al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
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