Bando per concessione contributo una tantum agli iscritti all’università, lavoratori o figli di lavoratori che si trovano da almeno tre mesi in disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga
Riportiamo l’art. 3 del bando in allegato con i criteri stabiliti per l’accesso:
Possono presentare domanda di finanziamento gli studenti iscritti all’Università/AFAM, figli di lavoratori che si trovano da almeno tre mesi dalla data del presente decreto (ossia almeno dal 5/12/2011) in stato di disoccupazione, in mobilità, in cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga o studenti universitari lavoratori che si trovano nello stesso stato di crisi occupazionale. In dettaglio lo stato di crisi occupazionale comprende le seguenti casistiche di lavoratori:
1. in stato di disoccupazione ed iscritti presso i Centri per l’Impiego (è richiesta l’autocertificazione),
2. in mobilità ai sensi delle leggi 223/91 e 236/93 e s.m.i. iscritti presso i Centri per l’Impiego (è richiesta l’autocertificazione),
3. in cassa integrazione ordinaria ai sensi della legge 164/75 e s.m.i., in cassa integrazione straordinariaai sensi delle leggi 223/91 e 236/93 e s.m.i., comprovate da una dichiarazione del datore di lavoro in data successiva al 27/02/2012 data della DGR n. 242/2012;
4. in cassa integrazione in deroga comprovata da una dichiarazione del datore di lavoro in data successiva al 27/02/2012 data della DGR n. 242 /2012;
5. in sospensione EBAM, comprovata da una dichiarazione dell’EBAM o del datore di lavoro in data successiva al 27/02/2012 data della DGR n. 242/2012.
La Regione provvederà direttamente alla verifica delle autocertificazioni presso i Centri per l’Impiego.
Per l’accesso al contributo, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., del nucleo familiare non potrà superare il limite di 30.000,00 euro con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011, periodo di imposta 2010.
Possono presentare domanda di contributo gli studenti universitari, di cui sopra, residenti nelle Marche ed iscritti nell’a.a. 2011/2012 a: Corsi di laurea di primo livello, corsi di laurea di secondo livello, corsi di laurea a ciclo unico/magistrale presso Università e AFAM delle Marche o presso Università e AFAM di altre Regioni (vedi art. 4 del Piano sul diritto agli studi universitari – Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 29 del 21/6/2011), nel caso di studenti figli di lavoratori gli stessi devono risultare fiscalmente a carico dei genitori.
Nell’AFAM si includono gli studenti iscritti nelle Istituzioni di cui alla Legge n. 508/1999 ossia le Accademie delle Belle Arti, Accademia Nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati (solo per gli studenti iscritti ai corsi parificati a quelli universitari di cui al decreto MURST 509/1999) e gli iscritti ai corsi parificati a quelli universitari dei Mediatori linguistici di cui alla Legge n. 697/1986 ed art. 17, comma 96 lett. a) della legge 127/1997.