Scade mercoledì 29 febbraio 2012 il termine entro cui le tipografie ei rivenditori autorizzati alla stampa e rivendita di documenti fiscali devono effettuare la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno 2011
Le tipografie e i rivenditori autorizzati alla stampa ed alla rivendita dei documenti fiscali devono effettuare, entro il mese di febbraio, la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno solare precedente.
La trasmissione di tali dati, relativi all’anno 2011, deve quindi essere effettuata entro il 29 febbraio 2012.
L’adempimento non ha subito modifiche: di conseguenza, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare confederale n. 1/2004 (in allegato).
Si ricorda che, in caso di omessa trasmissione dei dati, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11 decreto legislativo 471/1997, da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 2.065,83.
Si ritiene che l’omessa o tardiva trasmissione dei dati possa costituire oggetto di ravvedimento, ai sensi dell’articolo 13, lett. b), decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, da effettuarsi entro un anno dall’omissione.