a) Frequentazione di Corso di qualificazione tecnico professionale che preveda l’effettuazione di periodo di esperienza presso imprese abilitate nel settore;
b) Attestato di qualifica professionale in materia attinente l’attività + 1 anno presso imprese del settore da effettuarsi entro 3 anni dal conseguimento dell’attestato;
c) Diploma di maturità tecnica o professionale o diploma universitario in materie inerenti l’attività
d) Periodo di inserimento presso imprese nel settore non inferiore a:
1) 1 anno + apprendistato
2) 2 anni in qualità di titolare, di socio partecipante o di collaboratore familiare
3) 3 anni di lavoro subordinato degli ultimi 5 anni, anche non consecutivi.
ADEMPIMENTI PREVENTIVI ALL’APERTURA DELL’ATTIVITA’
-Destinazione dell’immobile
a) Per le lavanderie ad acqua e pulitura a secco l’immobile in cui viene esercitata l’attività deve essere destinato “ad uso artigianale” nel caso in cui l’immobile non lo sia il proprietario deve presentare comunicazione di variazione d’uso del fondo.
b) Per le lavanderie automatiche l’immobile deve essere destinato “ad uso Commerciale”.
-Autorizzazioni e certificazioni
Per le tintolavanderie sono necessarie le seguenti autorizzazioni:
a) Autorizzazione sanitaria;
b) Autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
c) Autorizzazione Generale per l’emissione in atmosfera della Provincia (relativamente alle lavanderie che operano la pulitura a secco);
d) Documentazione d’impatto acustico;
e) Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
f) Certificato prevenzione incendi.
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
L’esercizio dell’attività di tintolanderia è subordinato alla presentazione della SCIA al Comune nel cui territori opera l’esercizio fatte salve le autorizzazioni necessarie in base alla normativa in materia ambientale e sanitaria.
Nella SCIA deve essere indicato il responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale.
N.B. Le tintolavenderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono segnalare entro i due anni successivi al Comune, mediante apposita SCIA, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, co.2 legge 84/2006. Decorso tale termine, il Comune, previa diffida, sospende l’attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale il Comune dispone la cessazione dell’attività dandone comunicazione agli organismi competenti.
La SCIA è valida per i locali in essa indicati. Qualsiasi variazione all’attività (es. Trasferimento sede, designazione di un nuovo responsabile tecnico) o ai locali (es. ampliamento dei locali) obbligano alla presentazione di una nuova SCIA.
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E AL REGISTRO DELLE IMPRESE
L’ attività delle tintolavanderie richiede iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane di cui all’art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni e nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre del 1993 n. 580 e successive modificazioni.
Le lavanderia automatiche non sono iscrivibili all’Albo delle Imprese Artigiane in quanto l’attività si configura quale attività commerciale.