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LE NOVITA’ DEL DECRETO CRESCITALIA

Con il decreto legge n. 1, del 24 gennaio 2012 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 18 alla Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012), sono state introdotte ulteriori novità in ambito fiscale e nel comparto credito.

Il “decreto liberalizzazioni”, entrato in vigore il 24 gennaio u.s., contiene alcune importanti disposizioni inambito fiscale.
In particolare, si segnalano:

  • la possibilità, per i giovani di età non superiore a 35 anni, di costituire società a responsabilità limitata in forma semplificata (con scrittura privata e con capitale sociale non inferiore ad un euro);
  • la facoltà, per i Comuni, di riconoscere l’applicazione di una aliquota IMU di base ridotta per i fabbricati, posseduti da imprese edilizie, rimasti invenduti;
  • un ampliamento dei casi in cui locazioni e cessioni di fabbricati abitativi sono imponibili ai fini IVA;
  • una accelerazione nel recupero dell’accisa pagata dagli autotrasportatori, tramite la presentazione di istanze trimestrali;
  • la possibilità per il cedente/prestatore di effettuare la rivalsa dell’IVA nei confronti del cessionario committente in caso di accertamento

Di seguito riportiamo le disposizioni che riguardano il Credito. In allegato trovate gli articoli del decreto legge.

Commissioni interbancarie sulle transazioni effettuate con carte di pagamento

(art. 27, comma 1, lett. b) e c))

Vengono inserite due nuove disposizioni che modificano l’art. 12, commi 9 e 10, del precedente decreto “Salva Italia” (legge 214/2011):

  • L’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una  riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l’efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.
  • Entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure di cui  al comma precedente, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l’efficacia delle misure definite. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma precedente, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Remunerazione Affidamenti e Sconfinamenti

(art. 27, commi 2 e 3)

La nuova norma stabilisce che i contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso devono essere adeguati entro novanta giorni alle disposizioni relative alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti contenute nel decreto “Salva Italia” (legge 214/2011).

Le disposizioni del decreto “Salva Italia” sul tema, sono le seguenti (art. 6 bis, legge 214/2011):

  • I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
  • A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
  • Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  • Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.
La normativa che precedentemente regolava le commissioni di massimo scoperto (art. 2-bis legge 2/2009) viene abrogata.

Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari

(art. 28)

Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi

(art. 10)

La disposizione è finalizzata ad integrare il comma 7 dell’art. 39 del DL n. 201/2011 (decreto Salva Italia – legge 214/2011), che prevede che al capitale sociale dei confidi e delle banche possano partecipare imprese non finanziarie di grandi dimensioni, con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti.
 
 
 
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