Vi informiamo che in data 23 luglio 2008, è stato sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali di categoria, l’accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’edilizia e affini.
L’intesa prevede un incremento salariale a regime, per il 3° livello, pari a 188,50 euro, da corrispondersi in quattro rate, la prima a decorrere dal 1° luglio 2008, e le successive a far data dal 1° gennaio degli anni 2009, 2010 e 2011. Il rinnovo contrattuale è stato concluso senza la previsione di un importo una tantum per il periodo di carenza, per il quale sono state erogate somme a titolo di anticipazioni contrattuali ( A.F.A.C.), come da nota ANAEPA del 28 aprile 2008. Tali importi cesseranno di essere corrisposti in occasione della erogazione della prima rata.
L’Accordo in oggetto, per quanto riguarda l’Apprendistato Professionalizzante, ha confermato il meccanismo della determinazione delle retribuzioni in maniera graduale, modificando le percentuali da applicare alle retribuzioni degli stessi ( vedi tabella in coda).
Tabelle retributive e quelle relative alla percentuale per l’Apprendistato professionalizzante:
Livelli |
AUMENTI |
parametri |
||||
Totale |
01/07/2008 |
01/01/2009 |
01/01/2010 |
01/01/2011 |
||
7 |
297,25 |
133,25 |
31,54 |
63,08 |
69,38 |
205 |
6 |
261,00 |
117,00 |
27,69 |
55,38 |
60,92 |
180 |
5 |
217,50 |
97,50 |
23,08 |
46,15 |
50,77 |
150 |
4 |
201,55 |
90,35 |
21,38 |
42,77 |
47,05 |
139 |
3 |
188,50 |
84,50 |
20,00 |
40,00 |
44,00 |
130 |
2 |
166,75 |
74,75 |
17,69 |
35,38 |
38,92 |
115 |
1 |
145,00 |
65,00 |
15,38 |
30,77 |
33,85 |
100 |
Tabella Apprendistato:
Gruppi |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
1º Sup. |
74 70 |
76 74 |
79 76 |
79 79 |
86 81 |
86 86 |
91 86 |
91 91 |
96 96 |
96 96 |
2º |
74 |
76 |
79 |
79 |
86 |
86 |
91 |
96 |
96 |
|
3º |
74 |
76 |
79 |
84 |
91 |
96 |
Si intendono fornire alcuni primi chiarimenti sui punti dell’accordo che hanno decorrenza immediata.
Art . 97 – Lavoro a tempo parziale
L’ articolo in oggetto, nel recepire anche le novità introdotte dalla legge 247 del 24 dicembre 2007, attuativa del Protocollo del welfare del 23 luglio 2007, stabilisce la possibilità di attuare il contratto a tempo parziale, secondo le tre modalità del part-time orizzontale, verticale o misto. Le parti hanno stabilito che tale contratto costituisce, nell’assunzione degli operai di produzione, una prestazione eccezionale al fine di contrastare un utilizzo improprio di tale tipologia lavorativa e contenere il fenomeno del sommerso. A tal fine, uniformandosi agli altri contratti settoriali, viene riconosciuta la possibilità di assumere almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno impiegati nell’impresa. Contestualmente, però, salvaguardando la specificità dell’artigianato, è data la possibilità, alle imprese da 0 a tre dipendenti, di assumere, con qualsiasi tipologia di contratto part-time (orizzontale, verticale o misto), dipendenti a tempo parziale per un periodo massimo temporale rapportato al 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell’impresa all’atto dell’assunzione, ivi compreso il titolare artigiano. I suddetti limiti quantitativi non riguardano i contratti part-time stipulati con impiegati, operai addetti a lavori di restauro ed archeologici, operai che usufruiscono di trattamento pensionistico, operai non adibiti alla produzione (con eccezione degli autisti), nonché le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale determinate da gravi problemi di salute del richiedente o da necessità di assistere il coniuge o parenti di 1° grado per malattia. Risulta opportuno segnalare che i limiti all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, si applicano a decorrere dalle assunzioni effettuate dal 1 agosto 2008.
Allegato “D” – retribuzione Apprendistato Professionalizzante
Le nuove percentuali, decorrono dal 1 luglio 2008 e vanno applicate anche ai dipendenti (operai ed impiegati) assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, già in forza alla data del 1 luglio 2008.Poiché le parti non hanno inteso modificare tutte le altre tabelle, si intende che le stesse rimangano invariate