In data 29/07/2008 sono entrate in vigore le disposizioni relative alla Valutazione dei rischi di cui al D.lgs n. 81/2008 (in base all’art. 306, comma 2, del Decreto, l’entrata in vigore è prevista 90 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); con l’occasione si forniscono, di seguito, indicazioni e commenti sulla vigenza degli obblighi e sulle proposte di “proroga”.
Ricordiamo, in proposito, lo “scadenzario” delle nuove norme per la sicurezza dei lavoratori:
- 15 maggio 2008: aspetti generali – già in vigore
- 29 luglio 2008: nuovi obblighi di valutazione dei rischi, previsti dagli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28
- 26 aprile 2010: disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali
- 20 aprile 2012: disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.
Dal 29 luglio 2008 sono dunque vigenti le norme in materia di aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo Documento con i nuovi criteri del Testo Unico.
Queste disposizioni, che costituiscono gli obblighi principali per i datori di lavoro, hanno subito alcune modifiche rispetto a quelle analoghe stabilite dal D.lgs n. 626/1994, soprattutto per quanto riguarda l’oggetto della Valutazione dei rischi e i contenuti del relativo Documento.
Per quanto riguarda l’oggetto (art. 28, comma 1), vi è una maggiore enfasi sui lavoratori esposti a rischi particolari: stress lavoro-correlato, stato di gravidanza e rischi connessi al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi.
Per quanto riguarda i contenuti (art. 28, comma 2), si tratta dei requisiti minimi del Documento di valutazione dei rischi (di seguito, DVR). Rispetto alla formulazione di DVR prevista dal decreto 626/1994 (che prescriveva una relazione sulla Valutazione dei rischi, l’indicazione delle misure preventive e dei dispositivi individuali di protezione e il programma delle misure), la nuova formulazione dovrà contenere anche le procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione, corredate dall’indicazione dei soggetti competenti ad esse assegnati; i nominativi delle figure che compongono la squadra della prevenzione (RSPP, RLS, medico competente); l’individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono lavoratori a rischi specifici richiedenti capacità e formazione particolari.
A fronte di queste novità Confartigianato Imprese, nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge del Decreto-Legge 3 giugno 2008, n. 97, ha promosso in Senato l’approvazione di un emendamento che differisce al 1°/1/2009 l’entrata in vigore dei suddetti nuovi obblighi in materia di valutazione dei rischi.
Il provvedimento, già approvato in Senato, è ora in discussione alla Camera dei Deputati che dovrà dar luogo alla sua approvazione definitiva entro il 2 agosto prossimo, pena la mancata conversione del Decreto Legge.
Nelle more della definitiva approvazione del provvedimento di conversione in legge del D.L. n. 97/2008, con le modificazioni sopra richiamate, entrano oggi in vigore le disposizioni di cui agli artt. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008. Esse, in virtù di quanto sopra richiamato, dovrebbero restare in vigore solo per pochi giorni.
Per completezza, si ricorda – infine – che il suddetto Decreto-Legge n. 97 contiene già alcuni misure di modifica del Testo Unico, di rilevante interesse per le imprese, quali le proroghe di termini di cui all’art. 18, comma 1 lettera r) e di cui all’art. 41, comma 3 lettera a): si tratta, rispettivamente, della comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni sul lavoro con assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai soli fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza superiore a 3 giorni nonché del divieto di effettuare visite mediche in fase pre-assuntiva.
Per tali obblighi la proroga al 1° gennaio 2009 è già in vigore, poiché contenuta nel testo originario del Decreto Legge stesso.