Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 ha introdotto nuove regole, in vigore dal 30 aprile 2008, nell’uso di assegni bancari postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti.
Alcune delle novità per gli assegni:
– Chi emette assegni bancari o postali di importo pari o superiore a 5.000 euro dovrà obbligatoriamente riportare la clausola “Non trasferibile” oltre che il nome o la ragione sociale del beneficiario; infatti i libretti emessi dopo il 30 aprile 2008 saranno muniti della clausola “Non trasferibile”.
– Per gli assegni di importo inferiore a 5.000 euro, detti “assegni in forma libera”, non è prevista la clausola “Non trasferibile”, ma è previsto il pagamento di 1,50 euro come imposta di bollo, che sarà versata dalla banca all’erario.
– Solo gli “assegni in forma libera” possono essere girati e ogni girata dovrà riportare il codice fiscale del soggetto che la effettua (girante).
– Chi è in possesso, in qualità di beneficiario, di assegni emessi prima del 30 aprile potrà incassarli regolarmente.
Alcune novità per i libretti di risparmio:
– Non è più possibile aprire libretti di deposito al portatore per un importo superiore a 5.000 euro e chi possiede un libretto al portare avrà tempo fino al 30 giugno 2009 per regolarizzarlo.
– Chi cede un libretto al portatore, entro 30 giorni dal trasferimento, dovrà comunicare alla banca i dati identificativi della persona a cui lo cede e la data in cui ha effettuato la cessione.
[Informazioni dal sito del Governo Italiano]