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INVIO ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2007

Scade il 29 aprile p.v.il termine per l’invio dell’elenco clienti e fornitori relativo all’anno 2007. L’obbligo, introdotto dall’articolo 37, decreto-legge 223 del 4 luglio 2006, deve essere osservato da tutti i soggetti passivi IVA. Tuttavia, si ricorda che anche per l’anno 2007 (oltre che per il 2006) l’adempimento beneficia di alcune semplificazioni, introdotte dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2007. Si riepilogano, di seguito, le modalità di compilazione da osservare per la redazione degli elenchi relativi all’annualità 2007.

1. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI
Come previsto dall’articolo 37, comma 8, D.L. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge 4 agosto 2006, gli elenchi devono essere trasmessi entro il sessantesimo giorno dal termine di presentazione della comunicazione dati ai fini IVA: la trasmissione degli elenchi deve quindi avvenire entro il termine del 29 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

2. SOGGETTI OBBLIGATI
L’obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi spetta a tutti i soggetti passivi IVA che hanno emesso o ricevuto fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione. L’obbligo non sussiste nell’ipotesi in cui nell’anno di riferimento non sia stata effettuata alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini IVA. Sono obbligati alla trasmissione degli elenchi anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente; sono inoltre obbligati i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione. Sono altresì obbligati anche i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (relativamente alle operazioni diverse da quelle per le quali si fruisce della dispensa dalla fatturazione). La compilazione deve essere effettuata anche dai soggetti non tenuti alla registrazione analitica dei corrispettivi e degli acquisti (ad esempio, per fatture di importo inferiore a euro 154,94 registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. n. 695 del 9/9/1996), in quanto la registrazione è un adempimento successivo e diverso da quello di emissione e ricezione delle fatture e non condiziona l’obbligo di compilazione dell’elenco.

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