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RIORDINO IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI: IN VIGORE IL NUOVO D.M. 37/2008

L’approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto-legge n. 248/07 (cd. “milleproroghe”, convertito nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31),– recependo una proposta di emendamento rappresentata dalla Confederazione durante il dibattito in Parlamento – ha approvato la proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 del termine per la pubblicazione e l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Il Decreto in questione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008 – DM 22 gennaio 2008, n. 37 – e la sua entrata in vigore è prevista a decorrere da oggi, 27 marzo 2008, nel pieno rispetto del termine ultimo fissato dalla legge.

La pubblicazione del Decreto ministeriale conclude la prima fase del lungo percorso che si era avviato durante le passate Legislature a decorrere dalla pubblicazione del famoso Testo Unico in materia di edilizia, di cui al DPR n. 380 del 6 giugno 2001, comprensivo di un apposito Capo V concernente le “norme per la sicurezza degli impianti, la cui entrata in vigore è stata prorogata con numerosi Decreti-legge. In particolare va ricordato che il confronto per definire il riordino delle disposizioni in materia di installazione di impianti è iniziato concretamente con l’approvazione di una prima delega al Governo che – in base alle iniziative promosse dalla Confederazione sul Governo e sulle Forze politiche – è stata inserita nella legge n. 239/2004 (legge “Marzano” sul riordino del settore energetico), ma che successivamente, essendo scaduta, è stata sostituita da altre disposizioni legislative mirate ad attribuire al Ministero il compito di emanare un provvedimento di natura regolamentare attinente alla materia.

Proseguendo la propria azione, la Confederazione, di concerto con la Federazione di Categoria dell’Area dell’installazione, a decorrere dal luglio 2006 ha partecipato ad una lunga e complessa fase di confronto presso il Ministero dello Sviluppo Economico con le varie rappresentanze della “filiera” impiantistica (Confartigianato, CNA ed Assistal, Ordini e Collegi professionali degli Ingegneri e dei Periti, Organismi della normazione tecnica ed Enti di erogazione dell’energia), in particolare attraverso la partecipazione ad una Commissione di studiocoordinata dall’Ufficio Legislativo dello stesso Ministero.

In merito all’evoluzione dei lavori ed all’azione confederale svolta si può fare riferimento all’ultima circolare dell’Ufficio Legislativo del 26 novembre 2007 (prot. 1208).

Nella situazione attuale si deve evidenziare che il nuovo Decreto regolamentare – pur costituendo un risultato di grande significato per le aspettative della Categoria – tuttavia riporta alcuni aspetti che, sul piano dell’applicazione, richiedono necessariamente un ulteriore approfondimento, anche con riguardo alla fase transitoria di prima attuazione delle rilevanti modifiche introdotte dal provvedimento.

Al riguardo la Confederazione – assicurando uno stretto collegamento con la Federazione nazionale di Categoria – intende proseguire con assiduità la propria azione presso il Ministero al fine di conseguire da parte delle Direzioni competenti i chiarimenti più opportuni, mediante l’emanazione di apposite circolari interpretative che possano risultare utili ad assicurare un’applicazione coerente e coordinata della disciplina sul territorio.

A quest’ultimo riguardo si ricorda che Confartigianato – Impianti, d’intesa con le corrispondenti Organizzazioni di Categoria della CNA e dell’ASSISTAL (industria), ha già provveduto ad inviare all’Ufficio Legislativo del Ministero un documento recante un complesso di osservazioni e proposte ai fini della elaborazione di una prima circolare interpretativa del Ministero. Lo stesso Ufficio Legislativo, di concerto con le Direzioni competenti del Ministero, ha manifestato disponibilità ad elaborare alcuni indirizzi utili soprattutto per il funzionamento del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane, in modo da affrontare gli aspetti più urgenti di prima applicazione quali:

  • l’estensione della sfera di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti all’interno degli edifici indipendentemente dalla loro destinazione d’uso;
  • l’applicazione dei nuovi requisiti tecnico-professionali alle situazioni pendenti ai fini dell’abilitazione delle imprese già operanti;
  • le procedure di inizio di attività e di iscrizione relative all’avvio delle nuove imprese.

Resta comunque aperta la disponibilità del Ministero ad elaborare ulteriori indirizzi interpretativi sulla sfera di applicazione del provvedimento nel suo complesso in modo da risolvere eventuali difficoltà e contraddizioni che possano emergere dalla concreta applicazione del provvedimento.

Al fine di esaminare i contenuti del nuovo Decreto, con particolare riguardo alle modifiche intervenute rispetto alla precedente disciplina ed ai principali aspetti che hanno accolto diverse istanze rappresentate dalla Categoria, il Settore Legislativo ha predisposto un Documento (in allegato alla presente) ove sono anche riportate le specifiche osservazioni, già verificate con la stessa Categoria, che potrebbero essere utili per affrontare i variaspetti controversi sulla sfera di applicazione del provvedimento, da chiarire in base alla preannunciata circolare ministeriale.

In particolare, si fa presente che le prime valutazioni interpretative riportate nel Documento allegato non sono da considerare come esaurienti e complete ma potrebbero essere ulteriormente integrate con apposite precisazioni e proposte della Categoria nel prossimo confronto con il Ministero.

Tra le novità più importanti si segnalano:

• l’ estensione dell’obbligo del possesso dei requisiti tecnico-professionali a tutte le imprese che svolgono attività di installazione di impianti, per qualsiasi destinazione d’uso (sia civile che
industriale);
• l’innalzamento dei requisiti tecnico- professionali che l’impresa deve possedere (aumento del periodo di inserimento da svolgersi in imprese del settore);
• la previsione che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa;
• l’introduzione di alcune modifiche e integrazioni alle descrizioni delle classificazioni degli impianti, rispetto alla precedente classificazione;
• l’eliminazione dell’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio, confermando però l’obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune.
Il Decreto inoltre non prevede più l’istituzione dell’Albo dei Responsabili Tecnici. 
 

Documenti presenti nell’allegato da scaricare:

Il testo del D.M. 37
I contenuti del nuovo Decreto
Il prospetto comparativo articolo per articolo con le normative abrogate
La circolare Confartigianato in merito al D.M. 37/2008

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